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Le istituzioni di Gioacchino e la regola di San Benedetto


Gioacchino Da FioreUno degli aspetti più dibattuti in capo agli studiosi di Gioacchino da Fiore concerne l’esistenza o meno di una Regola specifica e peculiare dell’Ordine monastico florense.

Un contributo determinante per cercare di dirimere la vexata quaestio scaturisce dall’analisi dei documenti riguardanti il monastero Calabromaria di Altilia (sec. XI-XVIII) custoditi presso la Biblioteca Provinciale di Matera (MBP), fondo Nicola Venusio (mss. 21/I-III).

La tesi di quanti ritengono che “il calavrese abate […] di spirito profetico dotato”, come ricordato da Dante nel XII canto del Paradiso, pur critico nei confronti della tradizione cistercense contemporanea, non si sia scostato, nell’impianto della sua religiosità, dall’originaria Regola di San Benedetto, si basa essenzialmente su un insieme di argomentazioni “in negativo”.

Tra i rescritti florensi conservati – si fa notare – non si riscontra alcun riferimento concettuale o terminologico circa la sussistenza di una peculiare Regola monastica di Fiore.


San Benedetto

Così, il testo della bolla di papa Celestino III del 25 agosto del 1196 con la quale il pontefice approvò la nascita dell’Ordine di Fiore reca l’espressione “quasdam constitutiones”, “alcune costituzioni”: esse contenevano le norme dettate da Gioacchino riguardo la vita religiosa, il numero dei monaci, i monasteri da fondare, il patrimonio da possedere (J. P. Migne, Patrologiae Cursus completus, Series Latina, vol. 206, Paris 1841-64).

Dopo la definitiva assegnazione del cenobio di Altilia ai Florensi di S. Giovanni in Fiore mediante sentenza di papa Innocenzo III con bolla da Grottaferrata del 31 agosto 1211 (MBP, II, f. 36), nell’ottobre del 1213, tramite “charta aggregationis”, l’abate di Fiore Matteo Vitari (1202-1234), successore di Gioacchino, attuò il passaggio del monastero greco di Calabromaria all’ordine florense, istituendo nel contempo la comunità dei frati, guidata da un priore. Il passaggio era finalizzato, secondo le parole di Matteo, “ad ordinandum iuxta institutiones nostras Calabro Mariae monasterium”. Esso fu di fatto – fe’ notare l’abate – piuttosto un’opera di reintegro del cenobio di Altilia e di recupero in seno alla casa madre (vel potius reparandum), per come a suo tempo già istituito dai monaci florensi (de nostris ibidem fratribus institutum) sul finire del XII secolo (MBP, II, f. 39r-40v) .

Dalla bolla badiale dell’ottobre 1216, ind. V (MBP, II, f. 58r-61v), seguendo le parole dell’abate Matteo, apprendiamo che, fino a quella data, in Altilia non era stato possibile “ancora pervenire ad una completa osservanza dell’istituzione florense” (nondum ad omnimodam Florensium institutionem observantiam pervenire): non solo, ma vi era il forte timore che qualcuno potesse “al momento opportuno impedire l’atto di perfezionamento” (perfectionis opus cum tempus faciendi fuerit impedire).

È per simile preoccupazione che l’abate di Fiore deliberò di ordinare il monastero Calabromariaper communem scripturam”, istituendo la comunità dei frati sotto la reggenza di un priore, con l’obbligo di mantenere sempre con la casa madre florense un rapporto di spiccata “filiatione” ed obbedienza. Si decretò, inoltre, che “l’abate pro tempore di Calabromaria doveva essere eletto congiuntamente dal capitolo di Fiore e dal capitolo di Calabromaria”, ed essere “uno dei tre abati”, il terzo fra quelli consentiti e riconosciuti, ognuno con un suo ben specifico compito, dal canone florense.

Tanto l’abate “sostituto” (substitutus), quanto “i suoi successori” e l’intero “monastero di Calabromaria” dovevano essere sottoposti all’abate di Fiore, il quale aveva ogni potere di visitare e correggere la badia figlia, in grazia di “quella autorità per la quale nell’ordine cistercense il padre dell’abbazia madre visita l’abbazia figlia e l’abate dell’abbazia figlia, e non viceversa”.

Di “institutiones domini abbatis Joachim”, riferisce, altresì, la bolla pontificia di Innocenzo III dell’anno 1225, con la quale il papa approvò le norme relative ai rapporti tra il monastero di Fonte Laureato e quello di Acquaviva, secondo le indicazioni fissate dall’abate Matteo con bolla del 1209 (V. De Fraja, «Post combustionis infortunium». Nuove considerazioni sulla tradizione delle opere gioachimite, in “Florensia”, VIII-IX, anno 1994-95, pp. 158-160, n. I).

 

Fin qui, ordunque, il testo dei documenti citati rende conto unicamente di “constitutiones” florensi, ovvero di “institutiones”, e non già di Regula. Codesta evenienza, tuttavia, non vale da sola a dimostrare la non-esistenza di una specifica Regola monastica florense. L’argumentum “in negativo” necessita, a rigor di logica, di un altrettanto vincolante argumentum “in positivo”.

Esso, scorrendo la bolla abbaziale dell’ottobre 1216, ind. V, viene offerto direttamente dai rilievi di Matteo Vitari, il quale, in merito al diritto di visita dell’abate di Fiore, faceva notare: «Florensis abbas auctoritate plena poterit secundum sancti Benedicti regulam et nostri ordinis instituta corrigere quicquid invenerit corrigendum in monasterii Calabromariae»; «L’abate di Fiore con piena autorità potrà secondo la regola di San Benedetto e le istituzioni del nostro ordine correggere tutto ciò che troverà da correggere nel monastero di Calabromaria».

Dalle parole dell’abate Matteo è dato chiarire, in modo preciso ed inequivocabile, come la regola dell’ordine florense fosse sostanzialmente rimasta quella di San Benedetto (secundum sancti Benedicti regulam), e quindi cistercense, per quanto ad essa si fossero affiancati specifici e peculiari nuovi “instituta”.

 

Il documento, di eccezionale rilievo storiografico, appartiene ai manoscritti di Nicola Venusio custoditi presso la Biblioteca Provinciale di Matera (II, f. 58r-61v) e risalenti, con buona probabilità, ad una copia tardo rinascimentale di Cornelio Pelusio Parisio.

La prima segnalazione della decisiva centralità ermeneutica del rescritto è stata da noi proposta nel 2004, nel volume Profilo storico di Altilia. Il Monastero Calabromaria, Pubblisfera, p. 80.

Ulteriore testimonianza, infine, della coappartenenza tra la Regola di San Benedetto e gli instituta florensi si ritrova nella Bolla badiale di Riccardo, vescovo di Tropea, del maggio 1204, inserita all’interno di un documento pontificio di papa Onorio III dell’ottobre 1216.

Il testo, tramandato da Ferdinando Ughelli (Italia Sacra sive de Episcopis Italiae, Romae 1662, ed. N. Coletti, Venezia 1721, r.a. Bologna 1981, vol. IX, coll. 456-57), è presente nei manoscritti della Biblioteca Brancacciana di Napoli recensiti da C. Baraut, Per la Storia dei Monasteri Florensi, in «Benedictina», 4, 1950, n. 261, n. 6.

Il vescovo di Tropea Riccardo conferma a Benedetto priore del monastero di Fonte Laurato la donazione fatta da Simone di Mamistra e sua moglie Gattegrima a Gioacchino, scomparso due anni prima, di un tenimento, laddove i monaci di Fiore – si annota – volevano erigere un monastero “secundum b. Benedicti regulam et vestri ordini instituta”.

I due diplomi esaminati forniscono, ordunque, l’argumentum “in positivo” circa la tesi della non-esistenza di una specifica e peculiare Regola florense. La formula “secundum sancti Benedicti regulam et nostri ordinis instituta”, ovvero “secundum b. Benedicti regulam et vestri ordinis instituta” rende conto, a riguardo, del profondo rispetto nutrito da Gioacchino (1130-1202) e dai suoi successori per la dottrina e l’esempio di San Benedetto (480-547).

Essa dà corpo all’idea di come il monachesimo florense sia sorto come tentativo di riforma dell’esperienza cistercense, in un momento di crisi, all’insegna del ritorno al modello dell’originaria spiritualità benedettina, la spiritualità insieme contemplativa, pratica e poietica dell’“ora et lege et labora”.

[Francesco Lopez]

 




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